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Tar Lazio. I docenti di religione non possono partecipare a pieno titolo agli scrutini

Pubblicato da orizzontedocenti su 12 agosto 2009

Il Tar Lazio ha emesso una sentenza che ridimensiona la competenza dei docenti di religione cattolica in sede di scrutinio per la valutazione ai fini dei crediti per l’esame di Stato.

La sentenza fa seguito ad una serie di ricorsi presentati, a partire dal 2007, da alcuni studenti, sostenuti da diverse associazioni laiche e confessioni religiose non cattoliche che hanno impugnato per l’annullamento le ordinanze ministeriali emanate dal ministro Giuseppe Fioroni e adottate durante gli esami di Stato del 2007 e 2008.

Nella sentenza (n. 7076), emessa il 18 luglio e pubblicata in questi giorni, i giudici del Tar fanno menzione anche del principio della laicità dello Stato, enunciato dalla corte costituzionale.

 

Sentenza del Tar
Docenti di RC esclusi dalla banda di oscillazione per i crediti:I docenti di religione partecipano agli scrutini, ma non a pieno titolo

Nei primi commenti alla sentenza del Tar sugli insegnanti di religione c’è chi ha parlato di esclusione dei docenti di religione dagli scrutini. Non è così.

I docenti di religione continuano a far parte di diritto del consiglio di classe, come prevede da sempre il comma 3 dell’art. 309 del Testo Unico sulla scuola: I docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica.

La sentenza del Tar, togliendo efficacia alla Ordinanza ministeriale n. 30/2008 (art. 8, comma 13), ha soltanto escluso che essi possano partecipare “a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento.

C’è da ritenere che la sentenza abbia anche annullato la seconda parte del medesimo comma che dispone(va): Analoga posizione compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime.

La ragione della sentenza è probabilmente da ricercare nel comma 14 successivo che prevede la banda di oscillazione del punteggio del credito scolastico.

Il credito scolastico viene calcolato sostanzialmente sulla media complessiva dei voti ottenuti nello scrutinio finale degli ultimi tre anni della secondaria superiore. Nel calcolo di questa media non viene compresa la valutazione della religione cattolica che non si esprime con un voto.

Se il voto di religione non fa media, per cosa non può concorrere al credito scolastico?  

Alla media dei voti non corrisponde automaticamente un punteggio fisso, bensì una banda di oscillazione, ad esempio, tra i 5 e i 7 punti, che consente al consiglio di classe di superare la semplice media aritmetica dei voti, tenendo conto discrezionalmente, ad esempio, di assiduità della frequenza scolastica, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.

L’Ordinanza, colpita dalla sentenza del Tar, aveva compreso, in aggiunta, tra i possibili elementi da utilizzare nella banda di oscillazione anche “l’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione cattolica ovvero l’attività alternativa e il profitto che ne ha tratto, ovvero altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico”.

Secondo il Tar, dunque, il docente di religione non concorre, con l’apporto della propria disciplina, a determinare la banda di oscillazione per fissare il punteggio del credito scolastico.

Docenti di religione cattolica
Il Regolamento sulla valutazione annullerà la sentenza del Tar?

La sentenza del Tar Lazio ha ridotto il potere del docente di religione in sede di scrutinio finale, disponendo che vi partecipi non a pieno titolo.

In cosa non ha titolo per la valutazione?

Il docente di religione, nella determinazione del punteggio definitivo del credito scolastico, derivante da elementi discrezionali che si aggiungono alla media aritmetica dei voti delle altre discipline, non potrà apportare elementi di merito per l’interesse dell’alunno alla sua disciplina, diversamente da quanto prevedeva l’ordinanza n. 30/2008, censurata ora dal Tar.

Questa riduzione di potere valutativo dovrebbe decorrere già dal prossimo anno scolastico, ma …

Ma la partecipazione a pieno titolo, cacciata dalla porta per effetto della sentenza n. 7076 del Tar, potrebbe rientrare subito dalla finestra, per effetto del regolamento sulla valutazione di imminente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

L’art. 6 del Regolamento (già firmato dal Capo dello Stato e attualmente alla registrazione della Corte dei Conti), al comma 3, prevede infatti che “In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, cui partecipano tutti i docenti della classe, … nonché gli insegnanti di religione cattolica limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest’ultimo insegnamento, attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 e successive modificazioni.

Come si vede, secondo il Regolamento, nel momento di attribuire i crediti scolastici da parte del consiglio di classe, il docente di religione partecipa a pieno titolo limitatamente agli alunni che si avvalgono del suo insegnamento.    

tuttoscuola.com

I docenti di RC reagiscono alla sentenza del Tar

Il quotidiano cattolico Avvenire commenta la sentenza del Tar del Lazio sul “non pieno titolo” dei docenti di religione cattolica nella valutazione dei crediti scolastici, raccogliendo anche i pareri di docenti di RC: “La decisione del Tar laziale ha già suscitato la legittima protesta dei docenti, per l’evidente tentativo, già per altro portato avanti anche nel recente passato, di emarginare l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche italiane”.

Per il giornale della Cei ci si trova davanti a “un tentativo alquanto maldestro”.

“Questa sentenza è semplicemente assurda”, tuona Nicola Incampo, docente e membro della commissione paritetica Ministero-Cei per la valutazione dell’insegnamento della religione cattolica.

“Mentre la precedente ordinanza Berlinguer prevedeva, questa sì, i crediti soltanto per chi aveva deciso di frequentare l’ora di religione, – precisa Incampo – il ministro Fioroni ha dato la possibilità di accumulare crediti a tutti, anche a chi frequenta attività sostitutive. Mi sembra evidente, in definitiva, il tentativo di estromettere, a colpi di sentenze, l’insegnamento della religione dai programmi scolastici”.

8 Risposte to “Tar Lazio. I docenti di religione non possono partecipare a pieno titolo agli scrutini”

  1. [...] notizia della sentenza del Tar del Lazio relativa alla validità dei crediti formativi per l’ora di religione non è attualissima. [...]

  2. Giulia detto

    Il nostro insegnante di religione è un mito, è bravissimo e anche quella delle medie era molto preparata.
    Io non so se ci sono insegnanti senza capacità, però questa sentenza del tar non riguarda solo loro, è un insulto a tutti gli studenti che fanno religione.

  3. Diana detto

    Sono una insegnante di religione perfettamente in accordo con la sentenza del Tar.
    La scuola è laica, e allora che lo sia fino in fondo.
    Perchè discriminare gli studenti che non si avvalgono di un insegnamento non obbligatorio?
    E questo finché l’insegnamento della religione resta quello che è e cioè un corso di catechismo gestito da insegnanti molto spesso privi di titoli culturali adeguati ma evidentemente graditi alla assoluta arbitrarietà delle Curie.
    E sì, perchè sono questi, tranne le dovute e rare eccezioni, i prof. di religione. Gente pagata dallo stato, ma che non è vincolata ai criteri di assunzione che valgono per gli altri insegnanti statali. Sottoposti al controllo ecclesiale sulla moralità ma non sulla effettiva capacità di insegnare e sui titoli di studio acquisiti. Controllo sulla moralità poi…idoneità. Criteri di valutazione che variano da diocesi a diocesi, criteri a volte assurdi, ( una diocesi per inserire nelle proprie liste ha richiesto i certificati di frequentazione della religione cattolica delle scuole medie! Altre rifiutano di riconoscere corsi pienamente validi ai sensi di O.M. solo perché darebbero punteggio a chi non gradiscono… ).La curia, quando rende palese per esempio elenchi di supplenti, quando lo fa intendo, e non succede spesso, li ritiene inoppugnabili, e, mi ripeto, si tratta di elenchi fatti non in base ai titoli culturali, che molto spesso anzi vengono disconosciuti (master dal valore legale che vengono considerati inutili ai fini del punteggio, dottorati che valgono meno di un anno di servizio prestato da gente chissà per quale grazia ricevuta, gente con quattro anni di scienze religiose il cui punteggio è equiparato o addirittura supera quello di chi ha lauree, licenze, master. E quanto altro potrei raccontare).
    E questo non è una vergogna? Una vergogna per la chiesa tutta che permette, giustifica, protegge queste situazioni, ma anche per lo stato nella misura in cui tollera che ciò avvenga.
    Perchè una volta tanto non facciamo le cose seriamente? La religione nelle scuole dovrebbe diventare una materia obbligatoria come le altre poiché è impensabile che si conosca Dante, Aristotele e non Gesù. La religione è un linguaggio imprescindibile, ma che sia insegnata da docenti come gli altri, docenti preparati e reclutati in base ai titoli, come tutti gli altri. E allora sì che gli insegnanti di religione dovrebbero partecipare a pieno titolo, e con tutte le competenze che spettano agli altri, agli scrutini.
    La Chiesa, se veramente vuole garantire un insegnamento esperto, corretto sotto tutti i punti di vista, perchè continua nei fatta ad opporsi a questo? E poi la Cei parla i bieco illuminismo….

  4. Giulia detto

    Per me i giudici del tar non sono affatto obiettivi, poiché sentenziano sempre contro i cattolici e non sono nemmeno in favore della laicità.
    Quest’ultima sentenza non fa altro che colpire gli alunni che seguono la religione cattolica, facendo si che il loro impegno non venga valorizzato.

  5. non lo so! detto

    non conosco bene il conteggio dei crediti scolastici e di quelli formativi alle superiori ma – se non erro – la religione è sì una disciplina curricolare però facoltativa e ciò la rende identica (dal punto di vista dei crediti) al corso di nuoto. …é così?

  6. daria detto

    Sono un insegnante di religione e se proprio devo dire la verità ho sempre ritenuto che, dal momento che l’Irc è comunque una disciplina curricolare, non ha senso utilizzarla come elemento per assegnare il credito scolastico. Per il credito scolastico le voci significative sono altre: attività extracurricolari +er esempio, opportunamente certificate. Fortunatamente nell’Istituto dove insegno, la mia disciplna non è mai stata equiparata ad un corso di nuoto! la sentenza del Tar mi pare però nasca da una una ignoranza profonda su questa disciplina che, esattamente come tutte le altre, mira a fornire conoscenze, abilità e competenze, esattamente come tutti gli altri saperi che vengono insegnati a scuola. L’adesione di fede NON C’ENTRA ASSOLUTAMENTE NULLA!!!! E mi piacerebbe avere il piacere di dire in faccia a quei signori del Tar che i miei migliori alunni sono gli atei, i musulmani e gli ortodossi! che si pubblichi pure la mia mail perche mi interessa attivare uno scambio intelletualmente aperto e onesto con altri.

  7. Melandroweb detto

    Non vedo nulla di male. L’Italia è uno stato laico!

  8. gianni detto

    Una soddisfazione per chi sceglie di non far niente, di andare al bar della scuola o uscire un’ora prima, così non è discriminato! I suoi compagni di classe che hanno liberamente scelto di avvalersi invece sfaticano per nulla.
    Meglio far niente che un’ora di cultura

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